Statuto
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 26.1.2007. In corso di validazione notarile. |
Articolo 1: Costituzione
È costituita l'Associazione degli analisti ambientali, per una gestione integrata dell'ambiente denominata brevemente AAA, con sede a Milano, P.le Rodolfo Morandi 2.
Articolo 2: Scopi
L'AAA si propone di riunire le persone fisiche, giuridiche e gli enti che sono attivi nel campo dell'analisi ambientale, indipendentemente dalla loro specializzazione di provenienza, al fine di facilitare, su una base concreta e interdisciplinare, l'affermarsi degli studi di impatto e in generale l'affermarsi di una gestione integrata dell'ambiente;
- A titolo esemplificativo e non limitativo gli obiettivi della AAA:
- la promozione degli strumenti per la Valutazione ambientale in Italia;
- l'organizzazione di corsi di formazione, di convegni, tavole rotonde, conferenze, ecc.;
- lo scambio di informazioni tra i soci;
- la raccolta di materiale informativo utile al perseguimento dei fini sociali;
- la pubblicazione di bollettini periodici, manuali, ecc.;
- i collegamenti con le analoghe organizzazioni italiane o straniere;
- quant'altro necessario alla promozione di una gestione integrata dell'ambiente.
La AAA persegue obiettivi di carattere culturale e informativo, non ha fini di lucro ed è estranea a tutto quanto concerne i rapporti di lavoro sia individuali che collettivi.
- Tutte le cariche sociali della AAA non sono retribuite.
Articolo 3: Soci
Possono essere soci le persone e gli enti che intendono contribuire all'attività dell'Associazione.
- Essi si distinguono in: onorari, ordinari, aggregati, sostenitori.
- Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, pagano una quota annuale nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci aggregati pagheranno una quota ridotta.
- Tutti i soci, ad eccezione dei soci aggregati, hanno diritto di voto, sempre che siano in regola con la quota sociale.
- I soci ordinari, aggregati e sostenitori sono nominati dal Consiglio direttivo a seguito di loro richiesta di ammissione; i soci onorari vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
- Sono soci onorari gli studiosi italiani o stranieri e gli enti in cui la AAA intende rendere un particolare omaggio in riconoscimento della loro attività nel campo dei fini statutari della AAA.
- Sono soci ordinari le persone che, avendone fatto domanda, sono state ammesse alla AAA in tale qualità.
I soci ordinari, ai soli fini statistici, sono raggruppati in categorie per competenza scientifica o professionale. I reciproci numerici tra le diverse categorie sono definiti da Consiglio direttivo, in maniera da garantire la composizione interdisciplinare propria della AAA.
- Sono soci aggregati studenti iscritti all’Università, neolaureati e dottorandi sino al compimento dell’età di 28 anni.
- Sono soci sostenitori gli enti che oltre la quota sociale versano annualmente un contributo all'attività della AAA pari o superiore ad un minimo stabilito dal Consiglio direttivo.
Articolo 4: Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni date per raccomandata AR;
- morosità;
- radiazione per indegnità.
Articolo 5: Diritti dei soci
I soci in regola con la quota sociale hanno diritto a:
- partecipare all'Assemblea dei soci e alle riunioni sociali;
- partecipare alle attività ed alle manifestazioni indette dalla AAA secondo le modalità stabilite dal Consiglio;
- ricevere le pubblicazioni sociali alle condizioni stabilite dal Consiglio;
- presentare nelle riunioni sociali, con il consenso del Consiglio direttivo, lavori, studi ed esperienze relative ai fini perseguiti dalla AAA;
- usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso l'Associazione.
Articolo 6: Patrimonio
L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
- dalle quote sociali fissate annualmente dal Consiglio;
- da contributi di terzi all'attività dell'Associazione;
- da beni mobili e immobili di proprietà dell'AAA;
- dalle eccedenze di bilancio, nonché da eventuali erogazioni, lasciti e proventi di qualsiasi natura
L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
Articolo 7: Organi sociali
Gli organi sociali della AAA sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- la Presidenza;
- il Collegio dei revisori.
Articolo 8 : Assemblea dei soci
- L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio ed inoltre quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto e in regola con le quote sociali.
- La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve avvenire per lettera o tramite le pubblicazioni sociali, almeno quindici giorni prima della data stabilita.
- L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente di persona o per delega la metà più uno dei soci aventi diritto a voto e in regola con le quote sociali; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
- Sono di competenza dell'Assemblea:
- l'elezione del Consiglio direttivo;
- l'approvazione della nomina dei soci onorari e delle radiazioni dei soci per indegnità;
- l'approvazione del bilancio annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- l'approvazione di ogni eventuale modifica dello statuto;
- le delibere sull'attività dell'AAA ivi compreso il suo eventuale scioglimento e la nomina di un liquidatore.
- L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti salvo che in caso di:
- radiazione per indegnità di un socio;
- nomina di soci onorari;
- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione e nomina del liquidatore
per cui occorre il voto favorevole della maggioranza di tre quarti dei soci presenti aventi diritto a voto.
- Ogni socio dispone di un voto e non può essere portatore di più di quattro deleghe scritte.
- Il Consiglio direttivo può richiedere, per casi particolari, su argomenti specifici, la votazione dell'assemblea per mezzo di lettera o posta elettronica con firma certificata
Articolo 9: Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di 10 membri eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto, essi durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per mandati successivi solo con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti all'assemblea.
- Il numero dei consiglieri viene deciso dall’assemblea
- In caso di mancanza nel corso del mandato di un membro eletto, il Consiglio può completarsi per cooptazione, salvo ratifica dell'assemblea.
I membri eventualmente così nominati durano in carica sino alla scadenza di tutto il Consiglio.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente di norma almeno tre volte all'anno. La sua convocazione può anche essere richiesta per iscritto dalla metà dei suoi componenti o dai revisori.
- Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e le sue riunioni sono valide con la presenza della metà dei membri, le deleghe non essendo ammesse.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- La convocazione, salvo casi di urgenza, deve essere fatta con dieci giorni di anticipo mediante lettera contenente l'ordine del giorno e gli eventuali documenti relativi.
- Il Consiglio direttivo delibera su tutti i provvedimenti intesi al funzionamento e allo sviluppo della AAA ed in particolare:
- nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- sottopone all'Assemblea il bilancio annuale e le proposte relative alle quote sociali;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed all'erogazione dei mezzi di cui dispone la AAA, avendo il potere di stipulare qualsiasi contratto e di nominare eventuali procuratori, stabilendone i relativi poteri;
- esamina le domande di ammissione alla AAA e decide sull'ammissibilità o meno dei richiedenti;
- propone la radiazione dei soci resisi colpevoli di atti di indegnità professionale o di attività in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione;
- provvede a dichiarare decaduto, dopo avvertimento scritto, il socio moroso per un biennio;
- propone all'Assemblea la nomina di eventuali soci onorari;
- nomina commissioni e gruppi di lavoro cui affida determinati obiettivi, chiamandone a far parte, ove occorra, anche persone esterne alla AAA.
Articolo 10: Presidenza
- Il Presidente rappresenta la AAA a tutti gli effetti di fronte a terzi ad in giudizio; presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci; provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio direttivo.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente. E' assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un membro del Consiglio direttivo con funzioni di segretario.
Il Presidente uscente è automaticamente membro del Consiglio direttivo, in aggiunta ai membri elettivi, per tre anni dalla data della cessazione, con diritto di voto, ed in caso di dimissioni anticipate, fino alla scadenza del triennio del Consiglio in carica.
Articolo 11: Revisore dei conti
- Il Collegio dei revisori dei conti sorveglia la corretta gestione amministrativa della AAA.
È composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di due membri; le decisioni sono prese a maggioranza.
Articolo 12: Tesoriere
Il tesoriere cura l'andamento economico-finanziario della AAA nel quadro della politica stabilita dal Consiglio direttivo e secondo le indicazioni del Presidente.
Articolo 13: Segretario
Il segretario assiste il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.
Articolo 14: Sedi distaccate e sedi regionali
Il Consiglio, qualora ne ravvisi l'opportunità, può istituire e regolamentare sedi distaccate e sezioni locali della AAA.
Articolo 15: Regolamento
Le modalità di gestione della AAA in osservanza delle norme statutarie possono venire precisate da un regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea.
Con la stessa procedura il regolamento può essere modificato.
Articolo 16: Variazioni dello statuto
Le variazioni del presente statuto devono essere proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto a voto e devono essere approvate dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 9, paragrafo 5.
Articolo 17: Scioglimento della AAA
In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.